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Messaggio  Visir Sab Ago 16, 2008 2:14 am

Legge 31 dicembre 1982, n. 979
Disposizioni per la difesa del mare
A norma dell'art.1, (....) è soppresso il Ministero della Marina mercantile. (...) il comma 10 trasferisce al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino.


TESTO INTEGRALE:

http://www.minambiente.it/opencms/export/sites/default/archivio/normativa/L._31-12-1982_n._979.pdf

Titolo V - Riserve marine.
Art. 25
Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

Art. 26 (*)
Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'art. 1 e in conformità agli indirizzi della politica nazionale di protezione dell'ambiente, le riserve marine sono istituite con decreto del Ministro della marina mercantile su conforme parere del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente naturale-sezione protezione dell'ambiente marino, e su proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, sentite le regioni e i comuni territorialmente interessati.
Ai fini della proposta di cui al comma precedente, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, previa individuazione delle aree marine per le quali appare opportuno l'assoggettamento a protezione, accerta:

* a. la situazione naturale dei luoghi e la superficie da proteggersi;
* b. i fini scientifici, ecologici, culturali, educativi, minerari ed economici con cui va coordinata la protezione dell'area;
* c. i programmi eventuali di studio e ricerca nonché di valorizzazione dell'area;
* d. i riflessi della protezione nei rapporti con la navigazione marittima e le attività di sfruttamento economico del mare e del demanio marittimo;
* e. gli effetti che prevedibilmente deriveranno dalla istituzione della riserva marina sull'ambiente naturale marino e costiero nonché sull'assetto economico e sociale del territorio e delle popolazioni interessate;
* f. il piano dei vincoli e delle misure di protezione e valorizzazione ritenuti necessari per l'attuazione delle finalità della riserva marina.

La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti può avvalersi, ai fini dell'accertamento, di istituti scientifici, laboratori ed enti di ricerca. In ogni caso è richiesto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'art. 8 della L. 17 febbraio 1982, n. 41.
Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al presente titolo, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti è integrata da tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative nel settore della tutela dell'ambiente marino, da tre esperti nella stessa materia, nonché da due membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto di cui al precedente comma, designati dal consiglio medesimo.
(*)Si veda la nota (*) all'art. 3

Art. 27
Nelle riserve naturali marine, ogni attività può essere regolamentata attraverso la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle finalità per la cui realizzazione la riserva è stata istituita.
In particolare possono essere vietate o limitate:

* a. l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni minerali;
* b. la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione;
* c. la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;
* d. la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee;
* e. l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
* f. l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
* g. le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull'area.

Il decreto di istituzione della riserva marina prevede:

* a. la determinazione delle aree marittime e di demanio marittimo costituenti la superficie della riserva;
* b. le finalità di carattere scientifico, culturale, economico ed educativo per la cui realizzazione è istituita l'area protetta;
* c. i programmi di studio e di ricerca scientifica nonché di valorizzazione da attuarsi nell'ambito della riserva;
* d. la regolamentazione della riserva con la specificazione delle attività oggetto di divieto o di particolari limitazioni o autorizzazioni.

Nell'ambito territoriale della riserva marina possono essere disposti dal Ministro della marina mercantile programmi di intervento per il ripopolamento ittico, o per la salvaguardia ecologica.
Qualora la riserva marina confini con il territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale dello Stato, il decreto di costituzione, adottato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, regola il coordinamento fra la gestione della riserva marina e quella del parco nazionale o della riserva naturale dello Stato.
Ove la fascia costiera demaniale costituisca parte integrante dell'eco-sistema terrestre e non vi siano prevalenti ragioni di tutela dell'ambiente marino rispetto ai fini connessi alla tutela territoriale, la gestione della fascia costiera demaniale è affidata all'ente di gestione del parco o della riserva naturale che, per le relative attività di vigilanza, si avvale delle Capitanerie di porto.
In tale ipotesi il decreto dispone a favore dell'ente delegato la concessione dell'area demaniale e costiera e il relativo canone viene ad avere carattere ricognitorio.

Art. 28
In attuazione dei principi di cui agli artt. 1 e 26 il Ministro della marina mercantile promuove e coordina tutte le attività di protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del mare e delle sue risorse ed assicura il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna riserva attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui all'art. 34.
la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto.
Presso ogni Capitaneria competente è istituita una commissione di riserva(****), nominata con decreto del Ministro della marina mercantile e cosÌ composta:

* a. il comandante di porto che la presiede;
* b. due rappresentanti dei comuni rivieraschi designati dai comuni medesimi;
* c. un rappresentante delle regioni territorialmente interessate;
* d. un rappresentante delle categorie economico-produttive interessate designato dalla camera di commercio per ciascuna delle province nei cui confronti è stata istituita la riserva;
* e. due esperti designati dal Ministro della marina mercantile in relazione alle particolari finalità per cui è stata istituita la riserva;
* f. un rappresentante delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative scelto dal Ministro della marina mercantile fra una terna di nomi designata dalle associazioni medesime;
* g. un rappresentante del provveditorato agli studi;
* h. un rappresentante dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali;
* i. un rappresentante del Ministero dell'ambiente(*).

Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute(**).
La commissione affianca la Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima.
In particolare la commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulata dalla Capitaneria o dall'ente delegato.
Il regolamento è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti(***).
(*)Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 10, L. 8 luglio 1986, n. 349.
(**)Comma cosÌ sostituito dall'art. 2, comma 11, L. 8 luglio 1986, n. 349.
(***)Comma cosÌ sostituito dall'art. 2, comma 12, L. 8 luglio 1986, n. 349.
(****)Si veda quanto dispone l'art. 2, comma 16, della L. 9 dicembre 1998, n. 426.
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Art. 29
(Omissis).(*)
(*)Articolo soppresso dall'art. 2, comma 13, L. 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 30
Per la violazione dei divieti o dei vincoli contenuti nel decreto di costituzione della riserva si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 5 milioni.
Capitaneria di porto applica la sanzione di cui al comma precedente e provvede alla confisca delle cose, strumenti ed attrezzi attraverso i quali si sia commessa la violazione. Il violatore è tenuto altresÌ alla restituzione di quanto comunque asportato dalla riserva.

Art. 31
Nella prima applicazione della presente legge, l'accertamento di cui al secondo comma dell'art. 26, ha luogo con riferimento alle seguenti aree:

* 1. Golfo di Portofino;
* 2. Cinque Terre;
* 3. Secche della Meloria;
* 4. Arcipelago Toscano;
* 5. Isole Pontine;
* 6. Isola di Ustica;
* 7. Isole Eolie;
* 8. Isole Egadi;
* 9. Isole Ciclopi;
* 10. Porto Cesareo;
* 11. Torre Guaceto;
* 12. Isole Tremiti;
* 13. Golfo di Trieste;
* 14. Tavolara, Punta Coda Cavallo;
* 15. Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;
* 16. Capo Caccia, Isola Piana;
* 17. Isole Pelagie;
* 18. Punta Campanella;
* 19. Capo Rizzuto;
* 20. Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre.

Art. 32
Per l'onere derivante dall'attuazione degli artt. 26 e 28 è autorizzata, per il periodo 1982-1985, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'art. 11 della L. 5 agosto 1978, n. 468. La quota relativa all'anno 1982 è determinata in lire 500 milioni.
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Messaggio  Visir Sab Ago 07, 2010 1:41 pm

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE


testo integrale:
http://www.parks.it/federparchi/leggi/394.html

TITOLO I - Principi generali
Art. 1 - Finalità e ambito della legge

Art. 2 - Classificazione delle aree naturali protette
4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n.127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n.979.
5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.448.

Art. 3 - Comitato per la aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette
Art. 4 - Programma triennale per le aree naturali protette
Art. 5 - Attuazione del programma; poteri sostitutivi
Art. 6 - Misure di salvaguardia
Art. 7 - Misure di incentivazione

TITOLO II - Aree naturali protette nazionali
Art. 8 - Istituzione delle aree naturali protette nazionali
7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.

Art. 9 - Ente parco
Art.10 - Comunità del parco
Art. 11 - Regolamento del parco
Art. 12 - Piano per il parco
Art. 13 - Nulla osta
Art. 14 - Iniziative per la promozione economica e sociale
Art.15 - Acquisti, espropriazioni ed indennizzi
Art. 16 - Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali
Art. 17 - Riserve naturali statali


Art.18 - Istituzione di aree protette marine


1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.
2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6.
3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.
5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.


Art.19 - Gestione delle aree protette marine
1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso 1' Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di con certo con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area pro tetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.
2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.
3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:
a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;
b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
d) l'introduzione di armi, di esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
e) la navigazione a motore;
f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.
4.1 divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.
6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.
7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Art. 20 - Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 21 - Vigilanza e sorveglianza
1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.
2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni all'attuale pianta organica dello stesso. (.....) Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino all'emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7.


TITOLO III - Aree naturali protette regionali

TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie

Art. 29 - Poteri dell'organismo di gestione dell'area protetta
Art. 30 - Sanzioni
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.
2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.
3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino del l'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.
4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.
5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.
6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

Art. 31 - Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale
Art. 32 - Aree contigue
Art. 33 - Relazione al Parlamento
Art. 34 - Istituzione di parchi e aree di reperimento
Art. 35 - Norme transitorie

Art. 36 - Aree marine di reperimento
1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4 possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:
a) Isola di Gallinara; (ecc. ecc.)
2. La Consulta per la difesa del mare, può, comunque, individuare, ai sensi dell'articolo 26 della legge 12 dicembre 1982, n. 979, altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve manne.

Art. 37 - Detrazioni fiscali
Art. 38 - Copertura finanziaria

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