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Messaggio  Visir Lun Set 01, 2008 6:53 pm

Direttamente dal sito del Pnat - http://www.islepark.it/

D.P.R. 22/7/96 art. 3 “Divieti generali”

Nell’ambito del Parco nazionale dell’Arcipelago toscano sono vietate le seguenti attività,
fatte salve le utilizzazioni del territorio medesimo per esigenze di carattere militare e quelle attività legate alla funzionalità del servizio fari e del segnalamento marittimo:

- la cattura, l’uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica,
ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell’Ente Parco;
- la raccolta ed il danneggiamento della flora
spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell’Ente Parco; sono peraltro consentiti, anche in attuazione dell’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta funghi, tartufi ed altri prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e consuetudini locali;
- l’introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona;(...) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell’Ente Parco;
- l’apertura in nuovi siti di cave, miniere e discariche escluse le discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti;
- l’introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata;
- il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
- il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo; il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività
agro-silvo-pastorali;
- la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie e materiali
tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche;
.........

PESCA A Capraia, Gorgona e Giannutri:
e' VIETATA la pesca,
sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata, salvo quanto disposto dall’Ente Parco per i soli residenti nonché per i proprietari di abitazioni muniti di autorizzazione dell’Ente Parco; è comunque fatto divieto di esercitare la pesca subacquea e la pesca a strascico; è peraltro consentita ai soli cittadini residenti o
proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola la pesca professionale esercitata con le nasse, con il palamito con un numero di ami non superiore ai 250, con la lenza e con il bolentino, previa autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco; ai soli pescatori professionisti residenti nel comune di Capraia Isola è consentita la pesca con tre reti al tramaglio di 350 metri cadauna, previa autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco; ai soli cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola è consentita
altresì la pesca sportiva con lenza, bolentino e con il palamito con un numero di ami non superiore a 70, previa autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco.

D.P.R. 22/7/96 art. 4 “Divieti in zona 1”

In zona 1 l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità. Pertanto sono vietate tutte le attività che ne determinino in qualsiasi modo l’alterazione e vigono i seguenti ulteriori divieti, fatte salve le utilizzazioni del territorio medesimo per esigenze di carattere militare e quelle attività legate alla funzionalità del servizio fari e del segnalamento marittimo:

- l’accesso dei visitatori nelle aree terrestri e marine, salvo quanto disposto dall’Ente Parco;
- la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata;
- l’immersione con apparecchi autorespiratori, fatte salve le immersioni
autorizzate dall’ente parco per finalità di ricerca scientifica e per
attività cine-fotografiche;
- l’alterazione, diretta o indiretta, dell’ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonché l’immissione di rifiuti e di sostanze
tossiche ed inquinanti;
- la navigazione, l’accesso, la sosta e l’ancoraggio di navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo salvo quanto disposto dall’Ente Parco per i soli residenti e per i
proprietari di abitazioni nelle isole di Capraia, Gorgona e Giannutri muniti di autorizzazione dell’Ente Parco e per motivi di servizio;
- la balneazione nell’isola di Montecristo.

D.P.R. 22/7/96 art. 5 “Regime autorizzativo generale”

Su tutto il territorio del Parco nazionale dell’arcipelago toscano, non ricadente in zona 1, salvo quanto disposto dai precedenti artt. 3 e 4:
sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici e territoriali vigenti;
sono sottoposti ad autorizzazione dell’ente parco:

- i nuovi strumenti urbanistici generali e quelli non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee “C”, “D” ed “F”, o ad esse
assimilabili, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell’approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all’avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

Sono altresì sottoposti ad autorizzazione dell’ente parco, i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti
norme, non sia stato effettuato l’inizio dei lavori:

- opere di mobilità, e in particolare: tracciati stradali o le modifiche di quelle
esistenti, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici;
- opere fluviali comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;
- opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all’elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, derivazioni, depuratori, ripetitori, captazioni ed adduzioni idriche;
- opere di trasformazione e bonifica agraria;
- piani economico-forestali, nonché l’apertura di nuove piste forestali; coltivazioni di cave e miniere;
- realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;
- impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo,
così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;
- apertura di discariche per rifiuti solidi urbani e per inerti, nel rispetto delle normative vigenti;
- la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d’uso per quelli esistenti, all’interno delle zone territoriali omogenee “E”, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro
conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere a), b), c) dell’art. 31 della legge n. 457 del 1978 e degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.

Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d’opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere
trasmettono all’Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto al successivo art. 6, l’elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l’indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata
comunicazione delle informazioni di cui sopra, l’Ente di gestione provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.
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